La consegna dell'atto all'U.G. interrompe la prescrizione
Con una importante pronuncia resa a Sezioni unite la Cassazione afferma, in materia di prescrizione, un principio che stimolerà sicuramente un ampio dibattito.
Nel decidere una complessa vicenda in cui, tra l’altro, si dibatteva sulla tempestività o meno dell’esercizio di una azione revocatoria, la Suprema Corte ha affermato che “ quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica”.
Nell’ampia motivazione si legge, in un passaggio decisivo, che “il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato”.
“…Dare inizio al giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine l'obbligato lo venga a sapere; se è stato iniziato ed è stato fatto quanto necessario perché sulla sua base prosegua, il convenuto sarà posto in grado di difendersi a proposito della tempestività dell'atto di inizio.
Ciò vuol dire che, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario che il diritto sia stato esercitato nel termine.
E questo è un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che l'obbligato ne abbia; il completamento del procedimento di notificazione, necessario perché la prescrizione non si perfezioni, mette il convenuto nella condizione di verificare se la prescrizione si è o no maturata”.
CFR Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 24822/15; depositata il 9 dicembre)