inesistenza del titolo esecutivo
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, pronunciando a norma dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. su una questione di particolare importanza, al fine di comporre un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo".
Cfr Sentenza n. 21110 del 28 novembre 2012