Inammissibilità del ricorso in cassazione
Attenzione alla pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione per l'omessa idonea esposizione dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. La Suprema Corte, confermando una analoga tendenza interpretativa già diffusa presso le sezioni semplici nonchè quella delle Sezioni Unite(n. 5698/12), ha concluso per l'inammissibilità del ricorso affermando che "in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all'art. 366 c.p.c. n. 3, la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è - per un verso - del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata, mentre - per altro verso - è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso".Cfr Cass. Cassazione civile sez. VI 18 giugno 2013 n. 15200 Civ..