inadempimenti nei contratti a prestazioni corrispettive
Nei contratti a prestazioni corrispettive allorchè ognuna delle parti denunci inadempienze reciproche, occorre effettuare un giudizio di comparazione in ordine al loro comportamento per stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti a causa del comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma: tale accertamento originando dalla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Cfr Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 7735/14.