DL n. 132/14 avvocati peggio dei delinquenti
Leggendo il nuovo DL n. 132/14 intitolato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" vi è una norma che è assurdamente ed immotivatamente gravemente vessatoria nei confronti del ceto forense. All'art. 6 che è rubricato "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, dopo aver premesso che le parti possono accordarsi sulla separazione o sul divorzio con l'assistenza di un avvocato, si legge (al terzo comma) che:
"L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5. Successivamente il comma 4 cosi recita: "All'avvocato che vìola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000".
Tale norma pare assolutamente iniqua ed ostile nei riguardi di una categoria che è già in affanno per le innumerevoli difficoltà determinate soprattutto da riforme deludenti e lacunose in cui non si è mai avuto il coraggio di proporre un disegno organico di rinnovamento di tutto il processo civile.
Si continua a penalizzare l'avvocatura come se fosse l'unica responsabile della drammatica situazione in cui versa la Giustizia Italiana.
Per comprendere l'impatto fortemete negativo di tale previsione basti pensare che delitti molto gravi previsti dal codice penale sono puniti con multe di gran lunga inferiori ad es.:
Art. 624 C.P. Furto. Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516....
Art. 628 C.P. Rapina. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065....
Art. 629 C.P. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (1).
Gli avvocati, dunque, trattati peggio dei più pericolosi delinquenti.
Auspichiamo che tale norma sia depennata totalmente in sede di conversione del D.L. in esame.