Danno cagionato da cose in custodia
Il danneggiato deve fornire la prova innanzitutto dell'esistenza del rapporto di custodia e poi di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno che egli asserisce di aver subito. Se il danneggiato offre tali prove il convenuto, per ""scagionarsi"", dovrà dimostrare il caso fortuito. La dimostrazione del nesso causale può non essere semplice allorchè ""il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte"". Nel caso di specie un passante era inciampato in un cordolo lasciato da operai che stavano eseguendo lavori stradali, procurandosi delle lesioni. La Corte ha escluso la responsabilità dell'Ente (custode della strada) per i danni sofferti dal malcapitato, in quanto non si è raggiunta la prova che la condizione della strada fosse tale da configurare un oggettivo pericolo, anche in considerazione del ""normale livello di attenzione esigibile dai passanti"", posto che il danneggiato, abitando in loco, ben poteva conoscere la situazione dei luoghi quotidianamente frequentati, compreso il cordolo che ne aveva provocato la caduta. Cfr Cassazione civile Sez. III del 05 febbraio 2013, n. 2660