caparra recesso e risoluzione


06/05/2013

Allorchè in un contratto le parti prevedano la c.d. caparra confirmatoria, la parte non inadempiente ha facoltà di recedere dal contratto ritenendo la caparra ricevuta o esigendone il doppio rispetto a quella versata (art. 1385 c.c. comma II). Tale principio non è applicabile quando la parte non inadempiente, piuttosto che recedere dal contratto, si avvalga del rimedio ordinario della risoluzione del negozio.In tal caso, infatti, viene meno la funzione di liquidazione convenzionale anticipata del danno che con la previsione della caparra confirmatoria si intende realizzare. Cfr Cassazione civile  sez. II del 30 aprile 2013,  n. 10183.