Sospensione feriale dei termini
Giunti a questo periodo dell'anno è utile riguardare la disciplina della sospensione feriale dei termini che dà la possibilità di una boccata di ossigeno agli avvocati assillati dal susseguirsi di innumerevoli scadenze.
La legge 7 ottobre 1969, n. 742 prevede la sospensione feriale dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 15 settembre di ogni anno.
All'art. 92 della legge sull'Ordinamento giudiziario, 30 gennaio 1941, n. 1 si trovano tutte le materie per le quali la sospensione è espressamente esclusa:
- cause di sfratto e relative opposizioni
- controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.)
- procedimenti cautelari
- controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (art 442 c.p.c.)
- cause relative agli alimenti
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione
- procedimenti contro gli abusi familiari
- dichiarazione e revoca di fallimenti.
- procedimenti di opposizione all' esecuzione
Inoltre, la sospensione non si applica nei seguenti casi:
- opposizione all' esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n. 5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278);
- opposizione di terzo all' esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2627).
Qualora il dies a quo ricada tra il 1° agosto e il 15 settembre bisogna distinguere:
-se la questione rientra in una materia per la quale non si applica la sospensione, il computo dei termini non subirà alcuna eccezione;
- ove invece si applicabile la sospensione feriale, il termine ricomincia a decorre dal 16 settembre compreso (principio oramai consolidato della Corte di Cassazione).