Riserva in favore del coniuge


28/02/2013

Le Sezioni Unite nell'affrontare una questione di particolare delicatezza hanno sancito, che nella successione legittima al coniuge del de cuius vanno riconosciuti i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano ex art. 540, secondo comma, cod. civ.; Effettuata una quantificazione del valore di tali diritti lo stesso deve essere preliminarmente  decurtato dall'asse ereditario, al fine di poter procedere, successivamente, alla divisione di quest'ultimo tra tutti i coeredi in virtù delle norme sulla successione legittima e senza che nel calcolo si tenga conto della preliminare attribuzione dei suddetti diritti al coniuge superstite. Cfr Sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013