responsabilità dei magistrati
Le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26284 del 25 novembre 2013, hanno confermato la sanzione disciplinare della perdita di anzianità di due mesi, inflitta dal Consiglio superiore della magistratura, ad un giudice che aveva depositato numerose sentenze con pesanti ritardi. Nel caso più grave il ritardo era durato fino a 2.246 giorni. I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dal giudice ritardatario ritenendo corretta la sanzione disposta dalla Sezione disciplinare del Csm. I fatti oggetto di contestazione - sottolinea la Suprema corte - "erano oggettivamente molto gravi e le omissioni costanti sì da non permettere Il contenimento della sanzione nei limiti dei minimo edittale, e di rendere necessaria l'applicazione di quella immediatamente successiva".
La condotta del magistrato che ritardi nel depositare i provvedimenti che per il loro numero complessivo abbiano superato ogni limite di ragionevolezza e di giustificabilità, non denota un problema temporaneo, conseguente a un sopravvalutazione delle proprie capacità lavorative, ma una mancanza dell'ordinaria diligenza nei tempi di trattazione dei procedimenti, idonea a integrare l'illecito disciplinare.