Responsabilità PA e macchia oleosa
Nel caso di una rovinosa caduta determinata dalla presenza al suolo (gradini) di una notevole quantità di olio, il custode (al fine di respingere la richiesta di addebito di responsabilità) dovrà dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee imputabili a terzi, e che pur intervenendo tempestivamente (con i tempi tecnici per organizzarsi) non si sarebbe potuto evitare il verificarsi del sinistro.
"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, relativa alla caduta di un tifoso sugli spalti dello stadio per la presenza di una macchia oleosa, la dimostrazione che il liquido fosse stato versato da terzi e che non fosse stato possibile intervenire tempestivamente per eliminarlo gravava sul custode, in quanto costituiva oggetto della prova liberatoria)". Cassazione civile sez. VI, 11/02/2021, n.3589