patto di non concorrenza
In caso di trasferimento di ramo d'azienda con stipulazione di un patto di non concorrenza tra cedente e cessionario circa la produzione di determinati beni da parte di quest'ultimo, l'accordo deve intendersi riferibile non solo alla produzione strettamente intesa, ma anche a tutte quelle attività idonee a sviare la clientela del ramo di azienda ceduto essendo la produzione naturalmente finalizzata alla vendita. Cfr Cassazione civile sez. I, 07 giugno 2013 n. 14413