invalidità formale del processo esecutivo
«il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi».
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706 - 01).
“la nullità dell’atto di precetto è espressamente comminata, dall’art. 480 c.p.c., comma 2, Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse di fondano”.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 1096/21; depositata il 21 gennaio