liquidazione danno - trattamento univoco


30/12/2014

La Cassazione ha riaffermato il principio in base al quale  il giudice, nel liquidare il danno alla persona,  non deve considerare il luogo dove la somma liquidata presumibilmente sarà spesa, perché tale elemento è del tutto estraneo al contenuto dell'illecito. Il caso riguardava il risarcimento dei danni agli eredi di un soggetto straniero deceduto residenti in zona extra UE. Non è concepibile, sostiene la Corte, che "un medesimo evento dannoso  possa determinare conseguenze diverse a seconda della nazionalità dei soggetti aventi diritto al risarcimento. Questa Corte, d'altra parte, ha in numerose e ben note sentenze ribadito che il risarcimento del danno deve avere come obiettivo fondamentale il ripristino del valore-uomo nella sua insostituibile unicità (v., tra le altre, le sentenze 20 novembre 2012, n. 20292, 22 agosto 2013, n. 19402, e 14 gennaio 2014, n. 531); ora, anche se la morte rende impossibile tale ripristino, pur tuttavia il risarcimento che ne consegue non può differenziarsi per il fatto che il denaro erogato a tale titolo è destinato ad essere speso in un Paese nel quale il costo della vita è diverso da quello dell'Italia.Nel caso specifico, poi, è fuori discussione che la vittima dell'incidente si trovava in Italia per motivi di lavoro, sicché il denaro che egli stava guadagnando costituiva il corrispettivo di una prestazione svolta nel nostro Paese; di talché, ragionando in via di ipotesi, ove l'incidente non avesse avuto le conseguenze mortali che purtroppo ha avuto, nessuno avrebbe (probabilmente) dubitato del fatto che Caio legittimamente presente nel territorio italiano avesse diritto ad un risarcimento identico a quello del cittadino. Al contrario, collegare al fatto che gli eredi, destinatari del risarcimento, risiedano in Tunisia una conseguenza significativa ai fini della liquidazione del danno morale significa introdurre nell'illecito un elemento del tutto estrinseco rispetto a esso, con conseguenze inaccettabili". sentenza 24201/2014