eredità - accettazione tacita
Si configura una tacita accettazione dell’eredità allorchè il chiamato svolga un’attività personale che risulti oggettivamente incompatibile con la volontà di rinunziare, non essendo altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede. Ne deriva che, al contrario, non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita dell'eredità quelli di natura meramente conservativa, di vigilanza, od amministrazione temporanea che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione dell'eredità ex art. 460 cc.. Cfr Cassazione civile, sez. II, del 09 ottobre 2013 n. 22977