Caduta del passante, responsabilità del Comune


27/09/2016

In caso di caduta di un passante su una via comunale, accertato «il nesso tra le condizioni della strada e la caduta», è onere dell’ente pubblico far emergere «la colpa» della persona danneggiata, ad esempio richiamando la «agevole evitabilità del pericolo». In assenza di tale presupposto è logico attribuire la responsabilità dell’incidente al Comune. CFR Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza n. 17625/16; depositata il 5 settembre)

Nel Provvedimento si Legge:

“La pericolosità della cosa inerte è indizio dal quale risalire, ex art. 2727 c.c., alla prova del nesso di causa. Se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno. Ma quando il nesso di causa tra cosa e danno è positivamente accertato, non è più necessario stabilire se la cosa stessa fosse pericolosa o meno.

La non pericolosità d'una cosa inerte infatti può escludere il nesso di causam non la colpa del custode: sicché se quel nesso è dimostrato aliunde, la pericolosità della cosa diventa giuridicamente irrilevante. Nel caso di specie, l'esistenza del nesso di causa è stata positivamente accertata dalla Corte d'appello. Provato tale nesso, spettava dunque al Comune dimostrare la propria assenza di colpa”.