assegno divorzile e patrimonio dei coniugi
Può il giudice, nella quantificazione dell'assegno divorzile, riferirsi in via esclusiva alla mera disparità tra le consistenze economiche fra i due coniugi, omettendo qualsiasi indagine sul tenore di vita goduto o godibile dai coniugi in costanza di matrimonio e sull'adeguatezza dei mezzi dei quali dispone ciascun coniuge?
La questione costituisce una problematica delicata e diffusa nel caso in cui ci sia una forte sproporzione tra i patrimoni e le disponibilità economiche dei coniugi.
La risposta al quesito con la recente pronuncia della Suprema Corte resa in una controversia in cui tra i coniugi, di cui uno molto facoltoso, non si era neanche instaurata una vera convivenza e consolidato un regime di vita comune, avendo i due coniugi abitato nelle proprie residenze e proseguito ognuno di loro lo stile di vita precedente.
La Corte ha precisato che:""al fine dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, non bisogna confondere lo stile con il tenore di vita. Anche in presenza di rilevanti potenzialità economiche un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di <<under statement>> o di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata. Vi è poi da considerare la rilevanza delle aspettative che una convivenza con un coniuge possessore di un rilevante patrimonio immobiliare legittimamente determina nell'altro coniuge anche se tale aspettativa può non materializzarsi in un vistoso cambiamento di stile di vita quantomeno in un determinato periodo della convivenza. Aspettative che incidono nella configurazione di un tenore di vita proprio del matrimonio."". Corte Cass. sez. I civ. del 16 ottobre 2013, n. 23442.