ammissione al passivo


20/02/2013

La Corte di Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite per comporre un contrasto interpretativo in materia fallimentare. Più precisamente la questione all'esame dei Giudici riguardava un'istanza di ammissione al passivo supportata da scritture private (a sostegno della pretesa creditoria) prive di data certa. La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:"Nei confronti del creditore che proponga istanza di ammissione al passivo del fallimento, in ragione di un suo preteso credito, il curatore è terzo e non parte, circostanza da cui discende l'applicabilità dei limiti probatori indicati nell'art. 2704 cod. civ. La mancanza di data certa nelle scritture prodotte si configura come fatto impeditivo all'accoglimento della domanda oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. La rilevazione di ufficio dell'eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all'effettuazione del detto adempimento". Cfr SENTENZA N. 4213 DEL 20 FEBBRAIO 2013