Danno bambino da utilizzo tappeto elastico


08/04/2021
Danno bambino da utilizzo tappeto elastico

La struttura aperta al pubblico che consente l’utilizzo del tappeto elastico ai bambini è responsabile in caso di infortunio del minore. Nel caso di specie un agriturismo chiamato a risarcire i danni riportati da una bimba che saltando sul tappeto era andata a urtare contro un tubo non protetto, né rivestito, invocava a  propria discolpa  la presenza di un cartello generico indicante la necessità di attenzione nell’utilizzo del tappeto in assenza di vigilanza, che sarebbe stato -a suo dire - sufficiente a mandarla esente da responsabilità. Ma secondo la Suprema Corte   “Il cartello esonera da responsabilità quando avverte dello specifico pericolo (nel caso presente la presenza di tubi o di oggetti, urtando i quali si può riportare danno) mentre non ha alcun rilievo un generico avviso di omessa custodia, che, anzi, è semmai ammissione di non occuparsi di una cosa propria”. Inoltre, secondo la difesa della struttura, la Corte d’appello non aveva considerato la condotta colpevole del danneggiato quale causa del danno, evidenziando un errore di accertamento del fatto nell’omettere di  considerare la circostanza che, il tubo ove la bambina andò a sbattere era visibile ed avrebbero dovuto essere i genitori della piccola  a non farla  saltare. Ma la Cassazione precisa che “La corte di merito ha ritenuto che la bambina stesse facendo un uso adeguato e proprio di quel gioco, e che dunque non era ravvisabile colpa dei genitori, che peraltro avevano rispettato la regola di far salire i bambini uno per volta”. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 8873/21; depositata il 31 marzo)